Principio nessun divieto, nessun obbligo

Principio nessun divieto, nessun obbligo

Principio in base al quale, durante il periodo transitorio (v.), è lasciata la facoltà ai cittadini di scegliere se pagare in moneta nazionale oppure in euro (v.); in quest’ultimo caso, però, la controparte deve essere disposta ad accettare il pagamento nella nuova moneta.
La ratio di tale disposizione risiede nella volontà di ridurre il più possibile i disagi legati al passaggio alla moneta unica.
La normativa nazionale ha però stabilito che le pubbliche amministrazioni devono essere già pronte, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, a “colloquiare” con i cittadini in euro: esse, infatti, sono vincolate ad accettare da subito la moneta prescelta dal cittadino nei suoi rapporti con l’amministrazione, sia essa lira che euro. Ovviamente le transazioni con quest’ultima moneta sono possibili solo laddove non sia previsto un pagamento in contanti.
Se dunque l’uso dell’euro è facoltativo per le attività finanziarie dei privati, e quindi anche per le aziende che possono scegliere se utilizzarlo nella redazione dei bilanci, nell’emissione di titoli, nei pagamenti delle attività di import-export, esso è obbligatorio nel settore del credito (politica monetaria, sistema di pagamenti, mercati finanziari) e nel settore pubblico (emissione dei titoli di Stato).